Famiglia
Cambio sesso divorzio forzato, chiesto l’intervento della Corte Costituzionale
Un uomo regolarmente coniugato, si rivolge al Tribunale perché disponga la rettifica di sesso con attribuzione di quello femminile. Disposta la rettifica, la sentenza, nel frattempo passata in giudicato, è annotata nei registri anagrafici. D’ufficio, viene registrato anche lo scioglimento del matrimonio contratto. Domanda non richiesta dai coniugi che, tuttavia ritenendo “illegittima l’annotazione”, chiedono la cancellazione ex art. 95 DPR 396/2000. Il Tribunale da loro ragione mentre la Corte d’Appello a cui si rivolge il Ministero dell’Interno è di tutt’altro avviso e riforma il decreto.
Ritenendo in buona sostanza, che la permanenza del vincolo matrimoniale tra soggetti divenuti del medesimo sesso, significava “mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità” – ossia la diversità sessuale in contrasto con i principi di ordine pubblico vigenti in materia di status delle persone.
Impugnata la sentenza in Cassazione, gli ermellini una volta affermata la correttezza formale dell’Ufficio di Stato Civile (ex art. 4 Legge 164/1982) sollevano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 che configura unica ipotesi di “divorzio imposto ex lege” in contrasto sia con i principi costituzionali (artt. 2 e 29) e la convenzione dei Diritti dell’uomo (Artt. 8-12 CEDU), richiamando la recente giurisprudenza costituzionale (15/4/2010 nr. 138), quella della Cassazione (2184/12) e quella della Corte Europea dei Diritti dell’uomo (del 24/6/2010).
(3 settembre, 2013)
Separazione . Divorzio. Accordi. Modifica delle Condizioni. Articolo 710 cpc.
Si cambia. Immediatamente esecutivo il decreto del Tribunale che modifica le condizioni economiche dei coniugi e l’affidamento dei figli dopo il divorzio e la separazione.
Cassazione SSUU 10064 2013 26-04-2013. Cosa cambierà? Senza bisogno della clausola d’esecutorietà sarà possibile d’ora in poi chiedere l’adempimento di quanto disposto dal giudice.In senso negativo Cassazione 9373 2011, positivo 4376 2012.
Infedeltà. Relazione extraconiugale. Addebito. Violazione ex art 151 cc. Cassazione 13 4 2013 n 9829. Conferma indirizzo consolidato:” la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’articolo 151 cc, non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando in considerazione degli aspetti esteriori in cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e onore dell’altro coniuge.”
Unione di Fatto. Cassazione. Sì alle adozioni coppie gay. Principio: “ mero pregiudizio sostenere che sia dannoso per lo sviluppo equilibrato del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”.
(3 giugno,2013)